Lo scopo mutualistico nelle cooperative

Cooperare è un verbo che deriva dall’unione di “con” e “operare” e significa appunto, collaborare, cioè operare insieme ad altri per il raggiungimento di un fine comune.

L’Alleanza Internazionale Cooperativa, nella Dichiarazione di Identità Cooperativa, definisce la cooperativa come “un’autonoma associazione di persone che, volontariamente, si uniscono per soddisfare i propri comuni bisogni economici, sociali e culturali, per il tramite di un’impresa di proprietà comune e democraticamente controllata.”

Nell’ordinamento giuridico italiano, la costituzione italiana all’art 45 “riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” e il codice civile all’art. 2511 definisce le cooperative come “società a capitale variabile con scopo mutualistico”.

Questa tipologia di società si caratterizza quindi per la mancanza dello scopo di lucro e per la ricerca invece della realizzazione della mutualità.

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Il significato di mutualità

La mutualità (termine di origine latina mutuum = dare in cambio) consiste in una forma di aiuto scambievole, per garantire uguali diritti dopo aver adempiuto ad uguali doveri. La “mutualità cooperativa” ha, quindi, il significato della libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un fine comune. Il principio viene descritto nella relazione ministeriale di accompagnamento al codice civile del 1942 secondo cui mutualità “consiste nel fornire beni o servizi o condizioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato”. In termini pratici il socio di una cooperativa instaura un rapporto associativo dove la finalità primaria non è il lucro (ovvero massimizzare il rendimento del capitale investito nella società) ma, piuttosto, la possibilità di ricevere, nel momento in cui realizza uno scambio con la stessa cooperativa, condizioni migliori di quelle praticate dal mercato.

 

Le forme dello scambio mutualistico

Lo scambio mutualistico si esplica nelle seguenti forme:

  • nelle COOPERATIVE DI LAVORO il socio svolge la propria prestazione lavorativa per la cooperativa e si attende una retribuzione migliore di quella mediamente prevista dal mercato;
  • nelle COOPERATIVE DI CONSUMO O UTENZA, il socio è il cliente della cooperativa e vuole acquistare beni o servizi dalla cooperativa a prezzi migliori di quelli mediamente praticati dal mercato;
  • nelle COOPERATIVE CONSORTILI il socio è un imprenditore che fornisce beni o servizi alla cooperativa e si attende una valorizzazione dei prodotti e servizi conferiti a condizioni migliori di quelle mediamente ottenibili dal mercato.

 

Classificazione delle cooperative in base alla mutualità

Il codice civile, sulla base della mutualità, distingue cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative a “mutualità non prevalente”: pur non essendo un requisito essenziale, la prevalenza garantisce il godimento delle agevolazioni di carattere tributario e fiscale.

La cooperativa viene definita a “mutualità prevalente” quando l’attività è rivolta prevalentemente ai soci e, in misura non prevalente, ai non soci.

 

Elementi per la determinazione della mutualità prevalente

Le cooperative per poter essere definite a “mutualità prevalente” devono rispettare due requisiti:

  1. un requisito di tipo formale: ai sensi dell’art. 2514 del Codice Civile, infatti, lo statuto della cooperativa deve contenere specifiche clausole di non lucratività, ovvero:
    • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
    • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
    • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
    • l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
  1. un requisito di tipo gestionale: l’attività caratteristica della cooperativa deve svolgersi per più del 50% nei confronti dei soci. L’art. 2512 del Codice Civile definisce come cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico:
    • quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
    • quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
    • quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

 

Gli elementi per il calcolo della prevalenza

L’art. 2513 del Codice Civile individua i criteri contabili da adottare per misurare la prevalenza:

  • i ricavi delle vendite verso soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite (voce A1 bilancio);
  • il costo del lavoro dei soci deve essere superiori al 50% del totale del costo del lavoro (voce B9 bilancio);
  • il costo dei servizi ricevuti dai soci ovvero dei beni acquisiti da soci deve essere superiori al 50% del totale del costo per servizi o del costo per l’acquisto di merci o materie prime (voci B7 e B6 bilancio).

La condizione di prevalenza deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio.

 

I regimi derogatori

Con decreto del Ministero delle attività produttive 30.12.2005, sono stati fissati i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all’art. 2513 del Codice Civile, fra cui per esempio:

  • le Cooperative Sociali sono considerate a mutualità prevalente di diritto, se rispettano i requisiti di cui alla L. 381/1991.
  • nelle Banche di Credito Cooperativo la prevalenza è rispettata se più del 50% dei prestiti è destinato ai soci e/o ad attività prive di rischio.
  • i Consorzi Agrari sono considerati a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri previsti dall’art. 2513 C.C., qualora rispettino i requisiti di cui all’art. 2514.
  • nelle Cooperative di allevamento, la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l’allevamento stesso.

 

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