Dal 1° gennaio 2018 sono cambiate le regole relative all’amministrazione (governance) delle società cooperative (vedi videoblog del 16.01.2018); da tale data, infatti:
- l’amministrazione della cooperativa può essere affidata esclusivamente ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti;
- la durata in carica degli amministratori non può essere superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Rimane invariato l’obbligo per cui la maggioranza degli amministratori devono essere soci.
Il procedimento di “cooptazione”
In questo scenario non è inusuale che un consigliere, durante il proprio triennio, possa cessare il proprio incarico. In questo caso, l’assemblea dovrebbe riunirsi e deliberare in merito alla nomina del nuovo consigliere mancante. Al fine di non appesantire la gestione della cooperativa, soprattutto in quelle con un numero notevole di soci, l’art. 2386 – Sostituzione degli amministratori – commi 1, 2 e 3 del Codice Civile prevede il procedimento di cooptazione. In pratica, se uno o più consiglieri cessano dal loro incarico per decadenza, dimissioni o morte e rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovviamente composta da soggetti originariamente nominati dall’assemblea, questi ultimi possono sostituire i consiglieri mancanti mediante appunto il procedimento di cooptazione.
Se, invece, con la cessazione dei consiglieri viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, ad esempio perché in seno al consiglio ci sono già consiglieri nominati per cooptazione, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l’assemblea affinché provveda a sostituire i consiglieri mancanti.
Esistono però dei limiti alla nomina per cooptazione. Infatti essa non è ammessa quando:
- L’amministratore cessa per scadenza naturale dell’incarico o per revoca;
- L’amministratore già nominato con il procedimento per cooptazione non è stato confermato dall’assemblea;
- L’assemblea ha nominato un numero inferiore di consiglieri inferiore a quello massimo stabilito dall’atto costitutivo ed il consiglio voglia successivamente autocompletarsi.
Se presente, l’organo sindacale deve approvare la delibera consiliare di nomina.
Gli amministratori nominati per cooptazione rimangono in carica fino all’assemblea successiva, nella quale dovranno essere confermati. Sebbene l’approvazione del cooptato possa essere “implicita”, dev’essere comunque fatta mediante una formale delibera, anche con oggetto diverso ma avente come presupposto il conferimento della carica sociale: è necessario pertanto di inserire il relativo punto all’ordine del giorno. Tale assemblea non dev’essere appositamente convocata, dev’essere un’assemblea “naturale” come, per esempio, quella di approvazione del bilancio di esercizio. La mancata ratifica da parte dell’assemblea comporta la decadenza dell’amministratore cooptato.
Modalità di adozione della delibera consiliare
Le modalità di adozione della delibera consiliare della cooptazione è analoga alle altre delibere del CdA: devono essere prese a maggioranza sulla base di riunione regolarmente convocate, il presidente del CdA convoca e gestisce le riunioni e viene redatto apposito verbale. Ma di questo ne parleremo in un prossimo post.
art. 2386 – Sostituzione degli amministratori
[1] Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. [2] Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. [3] Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. [4] …omissis…
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