Statuto delle cooperative, cosa deve esserci e tutti gli errori da evitare

Il processo di “nascita” di una società cooperativa inizia da un atto pubblico, cioè un atto redatto da un notaio. Esso è formato dall’atto costituivo e dallo statuto e, pur essendo due documenti separati, quest’ultimo si considera parte integrante dell’atto costitutivo.

Quando nell’articolo parleremo di Atto Costitutivo (con le iniziali maiuscole) ci riferiremo all’atto completo, cioè atto costitutivo e statuto.

In pratica:

  1. l’atto costitutivo ha un contenuto obbligatorio previsto dal Codice civile (art. 2521)
  2. lo statuto ha un contenuto più libero e contiene le norme relative al funzionamento della società, sia esse previste dalle normative delle cooperative, sia da regole scelte arbitrariamente in fase di costituzione.

In questo articolo ci concentreremo sul contenuto degli statuti, in particolare il contenuto specifico per le Cooperative e non per le altre tipologie di società, cercando anche di evidenziare le ulteriori particolarità di ogni tipo di cooperativa (quando esistono).

 

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Come negli statuti, anche qui divideremo gli argomenti in titoli numerandoli (in numeri romani) per comodità ma l’ordine e la numerazione non sono perentori.

Titolo I

Il primo titolo dello statuto generalmente contiene: denominazione, sede e durata.

1. La denominazione sociale

La denominazione sociale deve obbligatoriamente contenere la dicitura “Società Cooperativa” (art. 2515 c.c.)

Nella cooperativa sociale è obbligatorio inserire la dicitura “cooperativa sociale“. Ne consegue, pertanto, che la denominazione potrebbe essere per esempio “Nome di fantasia Società Cooperativa Sociale“.

Attenzione: nel caso in cui la denominazione non fosse corretta, il revisore può diffidare la cooperativa a tornare dal notaio per la modifica dell’atto costitutivo.

2. Sede legale

La riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004 ha previsto che nello statuto possa essere inserito soltanto il comune della sede lasciando libera la società di poter modificare nell’arco della loro vita l’indirizzo all’interno del comune liberamente senza dover modificare l’Atto Costitutivo ogni qualvolta nasca l’esigenza di trasferire la sede.

Nell’atto costitutivo è consigliato inserire una frase tipo questa: “La sede della società è fissata nel Comune di cccccccccc (pp). Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese i Comparenti dichiarano che l’indirizzo attuale della società è in Frazione fffff, via vvvvvvvvvvv civico numero nnn.

3. Durata

Sebbene l’art. 2328 c.c., relativo alle SpA e richiamato dalle norme delle Srl e delle cooperative, preveda l’indicazione della durata della società, il Comitato Interregionale dei consigli notarili delle tre venezie negli orientamenti societari risposta F.A.3 ha dato la seguente risposta: “Il legislatore ha reputato pleonastico l’inserimento della durata tra gli elementi costitutivi della s.r.l., ben potendo la società essere validamente costituita anche senza alcun riferimento alla durata della stessa. In tal caso la società è a tempo indeterminato. (Approfondimento)*”.

Titolo II

Il titolo II contiene gli articoli che definiscono lo scopo mutualistico e l’oggetto sociale.

2. Scopo mutualistico

L’articolo dello scopo mutualistico deve contenere, tra le altre cose, i dettami previsti dall’art. 2512 c.c. e il riferimento all’art. 2513.

Nella cooperativa sociale lo scopo mutualistico è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini ed i riferimenti alla Legge 381/1991 art. 1 comma 1 di tipo a e/o di tipo b. In particolare, la lettera a) definisce la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi mentre la lettera b) definisce lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Infatti, le cooperative sociali possono operare o nel tipo a) o nel tipo b). E’ ammesso anche lo svolgimento di entrambe le attività ma con le regole indicate nella circolare del Ministero del Lavoro del 8/11/1996.

Titolo III

Il titolo III contiene: Numero e requisiti dei soci, regole di ammissione, obblighi dei soci, quote sociali, recesso dei soci, esclusione, morte del socio, rimborso delle quote, termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

Le cooperative sociali devono contenere anche le regole relative ai soci volontari

Titolo IV

Il titolo IV contiene le regole relative ai soci sovventori.

Titolo V

Il titolo V contiene le regole relative all’assemblea

Titolo VI

Il titolo VI contiene le regole relative all’amministrazione e al controllo.

La legge di bilancio 2018 ha modificato le regole della composizione e della durata dei consigli di amministrazione delle cooperative. Da tale data, infatti, è obbligatorio:

  • nominare un CdA con minimo 3 consiglieri (di cui la maggior parte soci della cooperativa)
  • limitare la durata del Consiglio di amministrazione a massimo 3 esercizi I consiglieri posso essere riconfermati nei limiti eventualmente previsti dallo Statuto della cooperativa.

Se vuoi maggiori informazioni sulla sostituzione dei consiglieri di un CdA, ecco il nostro articolo sulla cooptazione.

Titolo VII

Il titolo VII contiene le regole relative ai bilanci ed ai ristorni.

Consiglio: inserire l’opzione dell’approvazione del bilancio entro 180 giorni.

Titolo VIII

Il titolo VIII contiene le regole relative alle clausole di conciliazione e arbitrali.

Titolo IX

Il titolo IX contiene le regole relative allo scioglimento e liquidazione.

Titolo X

Il titolo X contiene le disposizioni generali e finali.

Consiglio: Riflettere molto bene sulla scelta della legge applicabile, cioè il riferimento alle norme delle SpA o delle Srl per tutto quanto non previsto dallo statuto.

 

Errori da evitare nella stesura dello statuto

Questi sono gli errori più comuni che sono presenti nello statuto delle Cooperative italiane, analizziamoli uno per uno:

  1. L’indicazione “SCARL – società cooperativa a responsabilità limitata” nella denominazione sociale – è una descrizione obsoleta superata con la riforma del diritto societario del 2004
  2. La mancanza di “società cooperativa sociale” nella denominazione sociale – è obbligatoria, se manca il revisore diffida dal modificare lo statuto
  3. La mancanza dell’indicazione “la cooperativa può operare con i terzi” – non è obbligatoria ma se non viene indicata la cooperativa può aver a che fare solo con i soci in base alla propria attività mutualistica. Ad esempio, una cooperativa di produzione e lavoro potrà far lavorare soltanto i soci, una cooperativa di consumo potrà vendere solo ai soci, ecc.
  4. La mancanza nello scopo mutualistico dei riferimenti alla L. 381/1991 (nelle cooperative sociali) o agli art. 2512 e 2513 del Codice civile (nelle altre cooperative)
  5. L’indicazione dell’amministratore unico – non più previsto dal 2019

 

Conclusioni

Lo statuto di una cooperativa regola i rapporti tra i suoi soci e il suo funzionamento. Questo documento, insieme all’atto costitutivo, è fondamentale per la creazione della cooperativa; senza di essi, la società non può essere costituita.

Vista la loro importanza è fondamentale non commettere errori nella sua stesura.

 

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