L’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito i “Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione” e, al comma 4, ha stabilito che le cooperative e i loro consorzi “… devono destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento“.
Le cooperative e i loro consorzi aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute verseranno la quota di utili al fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono.
Le cooperative e i loro consorzi non aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute verseranno la quota di utili allo Stato, fatte salve le regole specifiche delle Regioni a Statuto speciale affrontate più avanti.
Termini e modalità di versamento
Le cooperative e i loro consorzi aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute verseranno la quota di utili secondo le istruzioni ricevute dall’associazione di appartenenza.
Le cooperative e i loro consorzi non aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute verseranno la quota di utili tramite il modello F24 (con possibilità di compensare eventuali crediti) entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. Per il 2023 la scadenza è il 27/10. Il codice tributo da utilizzare è il 3012, nel campo rateazione occorre indicare la provincia della sede legale e nell’anno di riferimento l’anno di chiusura dell’esercizio (normalmente il 2022).
Il versamento non deve essere effettuato se l’importo non supera € 10,33.
Focus sulle Regioni a statuto speciale
Le regioni a Statuto Speciale non seguono le regole “normali” delle altre regioni. Anche in questo caso le cooperative aderenti alle Associazioni di rappresentanza seguiranno le regole dettate dalla specifica associazione mentre per quelle non aderenti riportiamo di seguito le indicazioni finora ricevute dalle regioni che ci hanno risposto.
Valle D’Aosta
Il pagamento del 3% delle cooperative con sede legale in Valle D’Aosta dev’essere effettuato dal sito https://it.riscossione.regione.vda.it, Pagamenti Online selezionando il servizio “Versamento 3% utile bilancio al fondo promozione cooperazione”
Sicilia
Il pagamento del 3% delle cooperative con sede legale in Sicilia dev’essere effettuato tramite bonifico bancario al conto corrente intestato al “Cassiere della Regione Siciliana” con causale “Capitolo 4481/Art.2 – versamento 3% utili esercizio sul bilancio xxx”. Ogni provincia ha un Iban diverso.
Friuli Venezia Giulia
Il pagamento del 3% delle cooperative con sede legale in Friuli Venezia Giulia dev’essere effettuato dal sito https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizio/80014930327/61026 e successivamente comunicato alla Regione tramite il servizio IOL (Istanze On Line). E’ bene evidenziare che la comunicazione del versamento alla Regione dev’essere effettuata anche dalle cooperative iscritte ad una o più associazioni di rappresentanza.
Trentino Alto Adige
Provincia autonoma di Bolzano
Il pagamento del 3% delle cooperative con sede legale in provincia di Bolzano dev’essere effettuato dal sito https://asse.provincia.bz.it/.
Provincia autonoma di Trento
Il pagamento del 3% delle cooperative con sede legale in provincia di Bolzano dev’essere effettuato inviando una pec all’indirizzo dip.taec@pec.provincia.tn.it richiedendo l’emissione di un avviso di pagamento Pago-PA per il pagamento del contributo ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Esempio di calcolo del contributo e riparto dell’utile
Ipotizziamo un utile da bilancio, quindi dopo le imposte, di € 10.000 senza perdite pregresse da coprire; avremo:
- Accantonamento 3% a fondi mutualistici € 300
- Accantonamento 30% a riserva legale € 3.000
- Accantonamento a riserva straordinaria indivisibile € 6.700
Se volete approfondire questo tema del riparto dell’utile potete consultare il nostro articolo Destinazione degli utili nelle cooperative
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