Le nuove sanzioni in materia di lavoro sono oggetto della circolare 26/2015 del Ministero del Lavoro.
Vediamo di seguito uno schema riassuntivo delle principali novità in vigore a partire dal 25 settembre 2015.
Maxi sanzione per lavoro nero
Viene eliminata la maxi sanzione “affievolita” prevista per il lavoratore che risulta regolarmente occupato dopo il periodo “in nero” e viene introdotta una sanzione amministrativa a fasce con la seguente gradualità :
- da 1.500 a 9.000 euro fino a 30 giorni
- da 3.000 a 18.000 euro da 31 a 60 giorni
- da 6.000 a 36.000 euro oltre i 60 giorni.
Le sanzioni (che si intendono per lavoratore e per giorni di effettivo lavoro) sono aumentate del 20% in caso di lavoratore straniero senza permesso di soggiorno o minore in età non lavorativa.
Diffida
Il personale ispettivo può diffidare il datore di lavoro a regolarizzare il lavoratore assumendolo per almeno tre mesi con contratto di lavoro full time o con contratto indeterminato anche a tempo parziale (almeno del 50%). Viene inoltre preclusa la possibilità di regolarizzare tramite un contratto intermittente e di fruire delle agevolazioni o incentivi all’occupazione, relativamente ai contratti instaurati per regolarizzare il lavoratore.
Sospensione dell’attività imprenditoriale
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività è necessario versare dai 2000 ai 3200 euro, con possibilità di versare subito il 25% della somma aggiuntiva e la restante cifra entro sei mesi all’istanza di revoca. Si ricorda che la revoca non potrà avvenire se ad essere irregolari sono minori in età non lavorativa e stranieri senza il permesso di soggiorno.
Libro unico del lavoro
Il regime sanzionatorio a fasce è previsto ora anche per le omesse infedeli scritture sul LUL nel seguente modo:
- da 150 a 1.500 euro nel caso di massimo 5 lavoratori o 6 mesi;
- da 500 a 3.000 euro nel caso di massimo 10 lavoratori o 12 mesi;
- da 1.000 a 6.000 nel caso di oltre 10 lavoratori o 12 mesi. Invece le sanzioni per mancata o tardata consegna o mancata e inesatta registrazione del prospetto paga sono:da 150 a 1.500 euro nel caso di massimo 5 lavoratori o 6 mesi
- da 600 a 3.600 euro nel caso di massimo 10 lavoratori o 12 mesi;
- da 1.200 a 7.200 nel caso di oltre 10 lavoratori o 12 mesi.
Più aspre le sanzioni per chi non corrisponda gli assegni familiari ai lavoratori che ne hanno diritto:
- da 500 a 5.000 euro nel caso di massimo 5 lavoratori o 6 mesi;
- da 1.500 a 9.000 euro nel caso di massimo 10 lavoratori o 12 mesi;
- da 3.000 a 15.000 nel caso di oltre 10 lavoratori o 12 mesi.
Tutte le sanzioni sopra riportate si applicano esclusivamente agli illeciti successivi alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi a partire dal 25 settembre 2015.
Fonte: circolare n. 26/2015 del Ministero del Lavoro, del 12 ottobre 2015
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