Come stabilito in materia di revisione della legislazione cooperativistica dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 , le cui disposizioni “si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio” tra la società cooperativa ed il socio vengono ad instaurarsi due distinti rapporti :
- Rapporto Associativo;
- Rapporto di Lavoro.
Nel momento in cui il socio aderisce alla Cooperativa si instaura tra le parti il cosiddetto “rapporto associativo” con il quale il socio acquisisce una serie di diritti ed obblighi nei confronti della cooperativa come indicato all’art.2 della Legge stessa.
I soci lavoratori di cooperativa:
- concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Per quanto riguarda invece Il “rapporto di lavoro” tra socio lavoratore e cooperativa, esso può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. Con l’instaurazione del rapporto di lavoro il socio concorre al raggiungimento dello scopo sociale, acquisendo i diritti e i doveri tipici del tipo di contratto stipulato.
Nasce pertanto in questo momento l’obbligo per le società Cooperative di redigere e depositare presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro il “regolamento interno” nel quale saranno descritte tutte le tipologie di rapporto di lavoro stipulabili tra soci e cooperativa stessa. In mancanza del predetto regolamento è preclusa alla cooperativa la stipula di ogni contratto di lavoro diverso dal rapporto di lavoro subordinato.
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