Destinazione degli utili nelle cooperative

In questo articolo vogliamo parlarvi della destinazione degli utili nelle cooperative.

A breve cominceremo a parlare di bilanci e a predisporre tutta la documentazione necessaria per il calcolo delle imposte e per la redazione della modulistica civilistica e fiscale.
Semplificando al massimo, il risultato di esercizio si calcola facendo la differenza tra ricavi e costi a cui poi togliere e/o aggiungere tutte le rettifiche di fine anno: ratei, risconti, ammortamenti, rimanenze di beni, ecc.. Si calcolano quindi le imposte Ires e Irap – ne parleremo in un prossimo articolo – ottenendo l’utile o la perdita di esercizio.
In questo articolo vorremmo focalizzare l’attenzione sugli utili e sulla loro destinazione.

Iniziamo parlando della ripartizione degli utili – regolamentata dall’art. 2545 quater del Codice Civile – per quanto riguarda le destinazioni obbligatorie per legge a:

  1. Riserva Legale – la legge prevede che almeno il 30% dell’utile netto dev’essere accantonato alla riserva legale ma lo statuto può prevedere una percentuale maggiore.
  2. Fondi Mutualistici – La legge prevede che il 3% dell’utile netto debba essere accantonato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Questi fondi sono diversi a seconda che la cooperativa sia iscritti a qualche centrale cooperative oppure no: se non è iscritta il versamento dev’essere effettuato mediante modello F24 altrimenti si deve fare riferimento alla propria centrale.

A questo punto, per completare la destinazione degli utili netti dell’esercizio, occorre considerare:

  1. L’art. 2521, c. 3, n. 8) del Codice Civile – stabilisce che l’Atto Costitutivo debba indicare, fra l’altro, le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni.
  2. L’art. 2545-quinquies del Codice Civile – stabilisce che l’Atto Costitutivo indichi le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Quindi, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, l’assemblea determina la destinazione degli utili residui dopo le destinazioni obbligatorie con le seguenti modalità:
    1. distribuzione dei dividendi;
    2. rivalutazione quote e azioni;
    3. altre riserve e fondi;
    4. ristorni;
    5. remunerazione azioni di partecipazione cooperativa e degli apporti dei soci sovventori.
Scarica l'ebook gratuito sulla Costituzione e apertura di una Cooperativa

Riparto utili cooperativa

La destinazione dell’utile netto dell’esercizio viene proposta dall’Organo Amministrativo nella parte finale della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio ma viene deliberata dall’assemblea dei soci che approva il bilancio ed i relativi allegati.

La scrittura contabile da eseguirsi alla data del verbale di approvazione del bilancio di esercizio è la seguente:

Utile di esercizio D  
  Riserva Legale A
  Debiti v/fondi mutualistici A
  Soci c/ristorni A ( eventuale )
  Riserva statutaria / straordinaria A

Riferimenti
Codice Civile: REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

 

Per ulteriori approfondimenti contattami scegliendo la consulenza desiderata:

Se invece preferisci scriverci, compila il seguente form:


     

    Disclaimer di responsabilità.
    Il presente articolo rappresenta una nostra personale interpretazione: è fornito a titolo gratuito e non si configura quale consulenza professionale, essendo il fine meramente informativo e divulgativo.
    Le informazioni contenute nel presente articolo, nonché quelle contenute nel sito cooperativeonline.it, devono essere verificate con il proprio professionista di fiducia; ne consegue che l’utilizzo delle informazioni qui contenute, o di quelle reperite sul sito cooperativeonline.it, è a vostro totale rischio e/o responsabilità.
    I testi dei provvedimenti reperibili sul sito cooperativeonline.it direttamente o mediante link, non sono ufficiali. In tal senso si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni o difformità dal testo ufficiale.

    Share