Prima di parlare del modello “F24 a 0”, volevamo informarvi che con questo articolo “battezziamo” due nuove categorie:
- “BUSINESS“: in questa categoria verranno raggruppati quegli articoli più tecnici destinati agli “addetti ai lavori”, a coloro cioè che si occupano di consulenza, amministrazione, contabilità, ecc. come ad esempio Commercialisti, Consulenti, Amministratori, Addetti alla contabilità, ecc.
- “NON SOLO COOP …“: in questa categoria verranno raggruppati quegli articoli che non riguardano solo le cooperative ma che valgono anche per altre forme aziendali / professionali
Ritornando all’argomento dell’articolo, oggi parliamo del modello F24, in particolare del modello con saldo a zero (amichevolmente “F24 a 0“): il 20 marzo 2017 è uscita la Risoluzione n. 36/E che contiene importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio e alla correlata possibilità del ravvedimento operoso, con riguardo alla presentazione del F24 a saldo zero.
Normativa di riferimento
- Art. 19, co. 3, D.Lgs. 241/1997 – Modalita’ di versamento mediante delega – che dice, cito testualmente: “La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell’articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e’ utilizzata in occasione del primo versamento successivo“
- Art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 – Incompletezza dei documenti di versamento – che dice, cito testualmente: “Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e’ superiore a cinque giorni lavorativi“
- Art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento – che dice, cito testualmente: “La sanzione e’ ridotta, sempreche’ la violazione non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza … omissis“
- Circolare n. 54/E del 19/06/2002 – Risposte ai quesiti formulati in occasione di incontri con la stampa specializzata in data 21 maggio 2002 e 10 giugno 2002
- Art. 1 co.637 L. 190/2014 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015) – che modifica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- Art. 11 D.Lgs. 158/2015 che modifica l’articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di cause di estinzione e circostanze del reato e pagamento del debito tributario
- Art. 12 D.Lgs. 158/2015 che aggiunge l’Art. 13-bis (Circostanze del reato) al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
- Risoluzione 36/E del 20/03/2017 – Consulenza giuridica. Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero – ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
cosa chiarisce la risoluzione
La Risoluzione n. 36/2017 ha precisato che “con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, si rammenta che il ravvedimento operoso ha una funzione premiale che consiste nella riduzione della sanzione base comminata al trasgressore”.
Dunque, poiché “nel caso di specie la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata”, si applicano le riduzioni previste dall’art. 13, co.1, D.Lgs. 472/1972 alle sanzioni:
- di € 50, se il modello F24 a 0 viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- di € 100, se il modello F24 a 0 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall’omissione.
E’ quindi possibile applicare le riduzioni disposte dalle lettere dall’articolo 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997, da rapportare alla “sanzione base” di euro 100,00. L’Agenzia ha inoltre precisato che le sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro.
Tabella riepilogativa delle sanzioni del modello F24 a 0
Versamento | Sanzione base | Sanzione da Ravvedimento |
entro 5 giorni lavorativi dall’omissione | € 50 | 1/9 di 50 = € 5,56 |
dal 6° al 90° giorno dall’omissione | € 100 | 1/9 di 100 = € 11,11 |
dal 91° giorno ad un anno dall’omissione | € 100 | 1/8 di 100 = € 12,50 |
entro due anni dall’omissione | € 100 | 1/7 di 100 = € 14,29 |
oltre due anni dall’omissione | € 100 | 1/6 di 100 = € 16,67 |
dopo la constatazione della violazione | € 100 | 1/5 di 100 = € 20 |
Tabella riepilogativa degli interessi legali
Sul sito Altalex è presente la tabella degli interessi legali dal 1942 ad oggi, utile per il calcolo degli interessi da ravvedimento del modello F24 a 0. La trovate qui: http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/16/tabella-del-saggio-di-interesse-legale-dal-1942-ad-oggi
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