Le Cooperative Sociali

Cosa sono le Cooperative Sociali

La categoria delle Cooperative Sociali è stata istituita dalla Legge 381 dell’8 novembre 1991 intitolata “Disciplina delle cooperative sociali” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 283 del 3 dicembre 1991.
Con l’art. 1 il Legislatore individua in maniera chiara “lo strumento” atto a, cito testualmente, “perseguire l’interesse generale della comunità’ alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività’ diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le citate “persone svantaggiate” citate vengono individuate nel successivo art. 4 comma 1 che riporto di seguito:

1. Nelle cooperative che svolgono le attività’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta’ lavorativa in situazioni di difficoltà’ familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità’, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

A tal proposito l’INPS, per quanto di sua competenza, ha precisato che tra gli individui svantaggiati di cui al precedente art. 4, sono compresi gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45% (vedi decreto del Ministro del Lavoro 5 febbraio 1992).

Le agevolazioni delle Cooperative Sociali

Le cooperative sociali, se rispettano le disposizioni contenute nella citata legge n.381/1991, sono sempre ritenute cooperative a mutualità prevalente.
In merito alla quota di utile tassabile si applica “integralmente” l’agevolazione prevista dall’Articolo 11 del D.P.R. n. 601/1973. Pertanto, le cooperative sociali, che rispettano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381, continuano a beneficiare dell’esenzione totale dalle imposte sul reddito, come disposto dall’articolo 12 della Legge n. 904/1977, in relazione alle somme destinate a riserve indivisibili (punto 4, circolare 34/E/2005). Con questa circolare l’Agenzia Entrate ha confermato che:

  • sono da ritenere cooperative sociali quelle che perseguono scopi coincidenti con l’interesse generale della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 381 sopracitata.
  • sono, generalmente, cooperative sociali quelle operanti nel comparto socio-sanitario-educativo o, come succede in talune cooperative di tutti i comparti (agricoltura, industria, commercio e servizi) quelle le cui attività sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come individuate dal comma 1, art.4, legge n.381/1991
  • le cooperative devono utilizzare almeno il 30% della forza lavoro complessiva, composta da persone svantaggiate, facendo riferimento al numero dei lavoratori utilizzati (rif . comma 2, art.4, legge n.381/1991)
  • le cooperative sociali sono da ritenere per legge “sempre” a mutualità prevalente, come indicato nell’art. 111-septies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile.
  • nessuna modifica alla disciplina fiscale è intervenuta con le disposizioni contenute nei commi, dell’articolo unico della Finanziaria 2005
  • le cooperative sociali continuano a beneficiare dell’esenzione totale da imposte sul reddito, di cui all’articolo 12, legge n. 904/1977

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