Come si cedono le quote o le azioni
I soci cooperatori non possono cedere la quota o le azioni, con effetto verso la società, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione dagli amministratori a seguito di comunicazione formale a loro inviata in tal senso.
Come funziona
Gli amministratori, a loro volta, devono concedere o negare l’autorizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione. Se vi è diniego, questo va motivato e può essere opposto davanti al Tribunale.
Cosa dice la legge in merito
A termini di legge, il trasferimento della partecipazione non può dunque avere efficacia nei confronti della società cooperativa se non è stato previamente autorizzato. E se l’atto costitutivo vieta la cessione della quota o delle azioni? In tale caso il socio può recedere dalla società dando un preavviso alla stessa di novanta giorni.
Che accede se si è proceduto ugualmente alla cessione? Quale sarà la sorte dell’atto di trasferimento?
Questo non è nullo o improduttivo di effetti in senso assoluto, dovendo la sua efficacia ritenersi limitata alle parti che vi hanno provveduto.
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