Sistema Tessera Sanitaria
Con questo post vorremo tornare sull’argomento, già affrontato il 22 dicembre 2015 con l’articolo intitolato “Invio telematico delle spese sanitarie per medici e odontoiatri per il mod. 730 precompilato” nel quale abbiamo parlato in generale di questo nuovo adempimento, approfondendo oggi gli aspetti problematici per le cooperative sociali.
Oggi, invece, ci soffermeremo su una problematica specifica per le cooperative sociali. La nuova normativa presenta numerosi aspetti problematici sia sotto il profilo interpretativo, sia sotto quello operativo.
In particolare, molti dubbi permangono tuttora in merito all’esistenza o meno dell’obbligo in capo alle cooperative sociali che erogano prestazioni socio-sanitarie (quali, ad esempio, le prestazioni proprie delle case di riposo) e quindi non esclusivamente sanitarie.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si sintetizzano di seguito i punti maggiormente critici correlati al nuovo adempimento:
- per quanto attiene all’ambito soggettivo, se, da un lato, la nozione residuale utilizzata nell’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014 “Altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari” sembrerebbe ricomprendere sia strutture sanitarie accreditate, sia strutture socio-sanitarie accreditate, ancorché tutte finalizzate all’erogazione di servizi sanitari, dall’altro, il punto 2.2. dell’Allegato A al D.M. 31/07/2015 menziona testualmente la macro-categoria delle “Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari” – al cui interno si collocano anche gli “altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari” – sembrando pertanto attribuire rilievo alle sole strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di servizi sanitari.
- con riguardo all’ambito oggettivo, si evidenzia che tanto l’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, quanto il D.M. 31/07/2015, così come il Provv. Ag. Entrate 31/07/2015, fanno esclusivo riferimento ai “servizi sanitari”, “prestazioni sanitarie” o “spese sanitarie”, erogati dai soggetti obbligati al nuovo adempimento (assegnando ai vari termini un significato del tutto equivalente), anziché ai servizi, prestazioni o spese socio-sanitari.
Conseguentemente, sembrerebbe evincersi la volontà del legislatore di esonerare dall’obbligo di trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria le spese non aventi carattere strettamente sanitario.
Il problema si pone in modo particolare per le cooperative sociali che effettuano prestazioni socio-sanitarie, in qualità di soggetti gestori di strutture residenziali e semi-residenziali accreditate per l’erogazione di servizi socio-sanitari ad anziani, disabili, ecc… - per quanto concerne il regime sanzionatorio transitorio, le problematiche principali riguardano l’individuazione delle fattispecie in cui vige la non applicazione delle sanzioni.
Da quanto appreso dalla stampa specializzata, sembra che l’Agenzia delle Entrate abbia già ufficiosamente dichiarato che non procederà all’irrogazione di sanzioni nel primo anno di applicazione della disciplina.
Rif.
- DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 , pubblicato in GU Serie Generale n.277 del 28-11-2014 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata)
- DECRETO MINISTERIALE 31/07/2015, pubblicato in GU Serie Generale n.185 del 11-8-2015 (Specifiche tecniche e modalita’ operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata)
- Provvedimento Agenzia Entrate del 31 luglio 2015 (730 precompilato – Utilizzo delle spese sanitarie) – Pubblicato il 03/08/2015
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