Un approfondimento della normativa sull’aliquota IVA prestazioni cooperative sociali

Un approfondimento a cura di Claudio Sabbatini sull’aliquota IVA prestazioni cooperative sociali

 

I co. 960, 962 e 963 dell’articolo unico, L. 208/2015 intervengono sulle aliquote IVA, riformulando l’art. 16, D.P.R. 633/1972 modificano la misura dell’aliquota applicabile ad alcune particolari tipologie di operazioni.
Si tratta dell’aliquota applicabile alle prestazioni rese da cooperative e loro consorzi, aumentata al 5%.
La scelta di applicare l’aliquota IVA del 5 per cento alle prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi mette fine ad un periodo di continui cambiamenti normativi che avevano tratto origine da una procedura di infrazione sollevata dalla Commissione europea, la quale aveva rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disciplina prevista dal n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72 (prestazioni socio-sanitarie ed educative), dal momento che l’applicazione dell’aliquota del 4% alle prestazioni in esame non era ritenuta compatibile con la cd. clausola di stand still, prevista dall’art. 110, Dir. 2006/112/CE. Tale articolo stabilisce che gli Stati membri possono mantenere nei propri ordinamenti interni aliquote IVA ridotte inferiori al 5%, a condizione che queste risultino già da essi applicate anteriormente alla data dell’ 1.1.1991. Poiché, tuttavia, l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle operazioni in esame era stata disposta dalla L. 8.11.1991, n. 381, la Commissione ha rilevato la contrarietà della norma nazionale al diretto comunitario.
Successivamente all’apertura di tale procedura, i co. 488-490 dell’art. 1, L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) era stato pertanto previsto l’incremento dell’aliquota per i servizi resi dalle cooperative sociali e loro consorzi dal 4% al 10%. Successivamente l’art. 1, co. 172, L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) aveva sostituito i co. 488 e 489 sopra menzionati, di fatto ripristinando l’aliquota IVA agevolata del 4% (di cui al n. 41-bis) della Tabella A, parte II) limitatamente alle prestazioni dei servizi socio-sanitari e educativi resi dalle cooperative sociali e dai loro consorzi sia direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati (minori, anziani, disabili, etc.), sia sulla base di convenzioni o appalti stipulati con soggetti terzi.
Tale operazione ha determinato l’apertura di una nuova procedura di infrazione, che la norma in esame dovrebbe contribuire a bloccare, grazie all’istituzione di una nuova aliquota ridotta al 5%.
Nello specifico, la lett. a) del co. 960, sostituisce i primi due commi dell’art. 16 e, oltre a confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 22%, stabilisce la misura delle aliquote ridotte nel 4, 5 e 10% con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis (novità; si veda infra) e nella parte III della tabella A. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 34, D.P.R. 633/1972, relativo al regime speciale per i produttori agricoli.
La lett. b) del co. 960 abroga il n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 che stabilisce l’applicazione dell’aliquota super-ridotta del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Tali prestazioni sono, in sostanza, assoggettate alla nuova aliquota del 5%.
La lett. c) del co. 960 introduce la nuova Parte II-bis nella Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972 e stabilisce, in particolare, che siano soggette all’aliquota del 5% le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, co. 1, D.P.R. 633/1972 rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, da cooperative sociali e loro consorzi.
Si tratta, nello specifico, delle seguenti prestazioni: 18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; 19) prestazioni di ricovero e cura compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; 20) prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; 21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
Il co. 962 abroga i primi due periodi dell’art. 1, co. 331, L. 296/2006.
Il primo periodo del co. 331 estendeva in via interpretativa l’aliquota agevolata del 4% anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, D.P.R. 633/1972, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.
Il secondo periodo del co. 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, co. 8, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460), di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla L 381/1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione IVA.
Con riguardo alla decorrenza delle nuove norme, le cui novità riguardano, di fatto, l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento alle operazioni rese dalla cooperative sociali, il co. 547 dispone che queste si applichino alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Ringraziamo Claudio Sabbatini per averci concesso di pubblicare questo suo approfondimento in materia di Iva sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali.

 

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    Il presente articolo, pubblicato l’8 febbraio 2016, rappresenta una nostra personale interpretazione: è fornito a titolo gratuito e non si configura quale consulenza professionale, essendo il fine meramente informativo e divulgativo.
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