Le Cooperative Sociali, cosa sono e cosa fanno

La categoria delle Cooperative Sociali è stata istituita dalla Legge 381 dell’8 novembre 1991 intitolata “Disciplina delle cooperative sociali” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 283 del 3 dicembre 1991.

Definizione di Cooperativa sociale

Con l’art. 1 il Legislatore individua in maniera chiara “lo strumento” atto a, cito testualmente, “perseguire l’interesse generale della comunità’ alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività’ diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le citate “persone svantaggiate” citate vengono individuate nel successivo art. 4 comma 1 che riporto di seguito:

“1. Nelle cooperative che svolgono le attività’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta’ lavorativa in situazioni di difficoltà’ familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità’, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.”

A tal proposito l’INPS, per quanto di sua competenza, ha precisato che tra gli individui svantaggiati di cui al precedente art. 4, sono compresi gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45% (vedi decreto del Ministro del Lavoro 5 febbraio 1992).

Quali sono le caratteristiche di una Cooperativa sociale?

Le caratteristiche di una cooperativa sociale, alcune comuni alle altre tipologie di cooperative, sono:

  1. il numero minimo di soci è pari a: 15 per le cooperative sociali che vogliono essere ammesse ai pubblici appalti; 3 per tutte le cooperative con soci solo persone fisiche; 9 per tutte le cooperative con soci anche persone giuridiche; 3 per le cooperative consorzio.
  2. a quota di partecipazione minima di ciascun socio dev’essere minimo 25,00 euro.
  3. la ragione sociale deve comprendere l’indicazione “*società cooperativa sociale*”.
  4. la cooperativa dovrà essere obbligatoriamente iscritta all’Albo delle cooperative (articolo 2511 cod. civ.) ed agli albi regionali dedicati (obbligatorio dove previsto dalle normative Regionali).

Dal 23.11.2021 è diventato operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), nel quale sono stati iscritti soggetti che hanno acquisito ex novo la qualifica di Ente del Terzo Settore. L’art. 4, c. 1 D. Lgs. 117/2017 sancisce che sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, **incluse le cooperative sociali**.

Di conseguenza, la cooperativa sociale non è tenuta all’iscrizione presso il Registro Unico del Terzo settore.

Le agevolazioni delle Cooperative Sociali

Le cooperative sociali, se rispettano le disposizioni contenute nella citata legge n.381/1991, sono sempre ritenute cooperative a mutualità prevalente.
In merito alla quota di utile tassabile si applica “integralmente” l’agevolazione prevista dall’Articolo 11 del D.P.R. n. 601/1973. Pertanto, le cooperative sociali, che rispettano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381, continuano a beneficiare dell’esenzione totale dalle imposte sul reddito, come disposto dall’articolo 12 della Legge n. 904/1977, in relazione alle somme destinate a riserve indivisibili (punto 4, circolare 34/E/2005). Con questa circolare l’Agenzia Entrate ha confermato che:

  • sono da ritenere cooperative sociali quelle che perseguono scopi coincidenti con l’interesse generale della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 381 sopracitata.
  • sono, generalmente, cooperative sociali quelle operanti nel comparto socio-sanitario-educativo o, come succede in talune cooperative di tutti i comparti (agricoltura, industria, commercio e servizi) quelle le cui attività sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come individuate dal comma 1, art.4, legge n.381/1991
  • le cooperative devono utilizzare almeno il 30% della forza lavoro complessiva, composta da persone svantaggiate, facendo riferimento al numero dei lavoratori utilizzati (rif . comma 2, art.4, legge n.381/1991)
  • le cooperative sociali sono da ritenere per legge “sempre” a mutualità prevalente, come indicato nell’art. 111-septies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile.
  • nessuna modifica alla disciplina fiscale è intervenuta con le disposizioni contenute nei commi, dell’articolo unico della Finanziaria 2005
  • le cooperative sociali continuano a beneficiare dell’esenzione totale da imposte sul reddito, di cui all’articolo 12, legge n. 904/1977

Come sempre cooperativeonline.it è a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento e per supportarvi nella gestione dei libri durante l’anno.

Come si costituisce una Cooperativa sociale?

Essendo una società di capitali la cooperativa (anche sociale) si costituisce come le altre società per atto pubblico, ai sensi dell’art. 2521 cod. civ., quindi mediante rogito da Notaio. Dopo che la società, di solito mediante un commercialista, ha ottenuto l’attribuzione del codice fiscale, della partita iva e l’attivazione dell’indirizzo PEC (obbligatorio per l’iscrizione al registro delle imprese competente per territorio), il notaio provvede ad iscriverla al registro delle imprese e all’iscrizione della cooperativa presso l’Albo delle cooperative ai sensi degli articoli 2511 e 2512 cod. civ.

Al comma 2, l’art. 2521 prevede che “Al comma 2, l’art. 2521 prevede che “L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.”

Infine, al comma 3 l’articolo 2521 cod. civ. definisce gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nell’atto costitutivo, che sono:

  1. il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
  2. la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
  4. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
  5. il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
  6. i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  7. le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
  8. le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  9. le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
  10. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  11. il numero dei componenti del collegio sindacale;
  12. la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  13. l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

 

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Attività Cooperative sociali

L’art. 1 della Legge 381/1991 individua chiaramente lo scopo che devono perseguire e quali sono le attività che potranno svolgere le cooperative sociali:

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Grazie alla divisione in lettere fatta dalla Legge 381/1991, è consuetudine riferirsi a:

  • cooperative sociali di tipo A per le società che si occupano di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • cooperative sociali di tipo B per le società che si occupato di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Queste sono in pratica cooperative di produzione e lavoro.

Le attività citate dalla lettera a) sono:

  • interventi e servizi sociali;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie;
  • educazione, istruzione e formazione professionale;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

Si rimanda al citato Decreto 112/2017 per ulteriori approfondimenti.

Leggi di riferimento sulle cooperative sociali

Le principali norme a cui riferirsi per inquadrare correttamente le cooperative sociali sono:

  • Legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
  • Codice Civile – Titolo VI – Capo I – Sezione I – articoli 2511 e successivi;
  • Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale);
  • Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)
  • Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 (Disposizioni integrative e correttive Codice del Terzo Settore)

Sono inoltre presenti Leggi, Decreti e Circolari (es. L. 183/2014 – D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 96/2018) che hanno comportato importanti modifiche nella normativa del lavoro e nei rapporti interni anche delle cooperative sociali.

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