Il D. Lgs. 183/2021, in recepimento della direttiva UE 2019/1151 per l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, ha previsto nuove regole in tema di nomina degli amministratori nelle Spa e nelle Srl e, di conseguenza, nelle cooperative in quanto si basano sulle regole generali di queste società per quanto non esplicitamente previsto per le cooperative.
Governance delle cooperative: cosa cambia dal 1° gennaio 2018
Giova ricordare che la legge di bilancio 2018 ha modificato le regole della composizione e della durata dei consigli di amministrazione delle cooperative. Da tale data, infatti, è obbligatorio:
- nominare un CdA con minimo 3 consiglieri (di cui la maggior parte soci della cooperativa)
- limitare la durata del CdA a massimo 3 esercizi
I consiglieri posso essere riconfermati nei limiti eventualmente previsti dallo Statuto della cooperativa.
La nuova formulazione dell’art. 2383 del Codice Civile
Iniziamo con il vedere l’aggiunta fatta al primo comma dell’art. 2383 del Codice Civile:
La nomina e’ in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.
E’ pertanto necessario che, già con rinnovi dei consigli scaduti con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 fatti in queste settimane, è necessario che venga richiesto PREVENTIVAMENTE a coloro che danno la disponibilità ad essere eletti una dichiarazione SCRITTA, da tenere agli atti della società, in cui i soci dichiarino l’inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile, come richiesto dalla versione vigente dell’art. 2383.
Cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del Cod. Civ.
L’art. 2382 del Codice Civile elenca le cause di ineleggibilità richiamate dall’art. 2383. Ecco la versione vigente:
Non puo’ essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi e’ stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi.
In conclusione
Tale dichiarazione dev’essere presentata:
- sia in occasione di prima nomina che di rinnovo;
- prima dell’assemblea di nomina/conferma (in base a quanto letteralmente previsto dall’art. 2383);
- in forma libera (non è esplicitamente richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
- in occasione della nomina del/dei liquidatore/i.
E’ parere di chi scrive che:
- in fase di costituzione il Notaio richiederà copia di tale dichiarazione;
- sebbene non sia esplicitamente previsto, può essere utile allegare tali dichiarazioni al verbale di nomina o conferma citandone il possesso nel corpo del verbale;
- è sconsigliabile riportare tali dichiarazioni nel corpo del verbale perché la Camera di Commercio competente potrebbe richiedere la firma (anche digitale) di tutti i componenti del consiglio in fase di deposito del verbale di nomina.
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