Il riporto delle perdite fiscali nelle cooperative

 

Nelle società cooperative, in teoria, le perdite sono rare, in virtù della natura che regola il rapporto tra i soci, il quale prevede che quest’ultimo sia soddisfatto economicamente sulla base del proprio contributo (che questo consista in mezzi o servizi) ai risultati effettivi conseguiti nell’attività.

Purtroppo, anche a causa dell’attuale situazione socio-economica, le perdite si registrano con maggiore frequenza anche nelle cooperative, approfondiamo quindi il riporto fiscale delle perdite, che è diverso da quello civile.

Vediamo quindi più nel dettaglio come ciò avviene e in che modo questo riguardi le cooperative.

 

Legislazione

Le perdite fiscali delle società sono disciplinate dall’art. 84 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Lo stesso articolo, al comma 1, disciplina che la perdita:

  1. è illimitatamente riportabile nella misura dell’80% (salvo che non sia stata realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società);
  2. è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 129/E del 13.12.2010

A queste indicazioni si sono aggiunti maggiori dettagli operativi grazie alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 129/E del 13.12.2010. sollecitata a fornire un’indicazione operativa in merito alla disciplina applicabile all’utilizzo e riporto delle perdite ai sensi degli articoli 83 e 84 del TUIR, indica che quanto stabilito dall’art. 84 comma 1 del TUIR ≪- che trova applicazione, tra l’altro, nei confronti delle società cooperative e loro consorzi – si applica “ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006” (cfr. articolo 1, comma 73, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).≫.

In altri termini, la risoluzione indica che:

  1. a decorrere dal periodo d’imposta 2007 è necessario “memorizzare” l’utile che non concorre alla formazione del reddito poiché lo stesso assumerà rilevanza nei periodi d’imposta successivi per stabilire l’importo della perdita fiscalmente riportabile.“;
  2. nel modello di dichiarazione occorre indicare direttamente l’importo relativo alla perdita fiscale riportabile nei periodi d’imposta successivi, mentre l’importo del “limite” – corrispondente alla quota di utili esclusi dalla formazione del reddito – potrà essere memorizzato dal contribuente in un mero prospetto extra dichiarativo.“;
  3. le società cooperative che godono delle agevolazioni di cui agli artt. 10 e 11 D.P.R. 601/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della limitazione di cui all’art. 83, c. 1, 2° periodo T.U.I.R.;
  4. la perdita assoggettata alla riduzione è quella di periodo e non anche quella formatasi in periodi d’imposta precedenti;
  5. la perdita realizzata in un determinato periodo d’imposta, dopo avere subito la limitazione di cui all’art. 84 del Tuir in presenza di utili esentati in esercizi precedenti, non deve essere più assoggettata alla limitazione in esame nei periodi d’imposta successivi.

 

L’esempio della Risoluzione

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione, porta il seguente esempio: ≪Si supponga, a titolo esemplificativo, una società cooperativa a mutualità prevalente di cui all’articolo 1, comma 460, lett. b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che presenta nell’esercizio X un utile civilistico di 100 di cui 70 escluso dal reddito poiché – ai sensi dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 – è destinato a riserva indivisibile. Se nell’esercizio X+1 la società realizza una perdita fiscale di 200 la stessa è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (70) e, quindi, per un importo pari a 130.≫. Siccome i modelli dichiarativi non sono predisposti per riportare correttamente le perdite, è necessario predisporre un prospetto extra dichiarativo che tenga traccia di tutti i riporti annui da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio in caso di controllo.

L’esempio della Risoluzione può essere rappresentato come segue:

esempio 2 Prospetto Riporto Perdite Fiscali

 

Risultati

Dalla Risoluzione possiamo dunque evincere che:

  • Al fine di ridurre l’importo della perdita fiscalmente riportabile, il “limite” non assume rilevanza oltre il quinto periodo d’imposta successivo a quello della sua formazione
  • Valgono i limiti previsti per le società di capitali: le perdite possono essere riportate senza limiti temporali in misura non superiore all’80% del reddito, 100% se si tratta di perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione
  • È consigliata la compilazione di un prospetto extra-dichiarativo da esibire in caso di verifica da parte dell’ufficio.

 

Altri esempi utili

  • Esempio della risoluzione con la percentuale di utilizzo della perdita dell’80%:

esempio 1 Prospetto Riporto Perdite Fiscali

 

  • Esempio con vari periodi di imposta con utili e perdite con la percentuale di utilizzo della perdita del 100%:

esempio 3 Prospetto Riporto Perdite Fiscali

 

  • Esempio con vari periodi di imposta con utili e perdite con la percentuale di utilizzo della perdita dell’80%:

esempio 4 Prospetto Riporto Perdite Fiscali

 

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