I bilanci delle Microimprese per le cooperative

Era il lontano 2015 quando, con il D. Lgs. n. 139 del 18/8/2015 entrato in vigore il 1/1/2016, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria n. 2013/34/UE che è stata a suo tempo emantata per perseguire i seguenti obiettivi:

  1. semplificare la normativa con riduzione dei costi amministrativi;
  2. accrescere la chiarezza, la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci e nell’informativa di bilancio, fornendo informazioni specifiche più ampie e coerenti.
Definizione delle Microimprese

L’art. 2435-ter del Codice Civile contiene la definizione di micro impresa. Rientra in tale definizione la società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non supera due dei seguenti limiti:

  • totale attivo dello stato patrimoniale € 175.000,00,
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000,00,
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio n.ro 5

La società che rientra nei limiti di cui all’art. 2435-ter C.C.:

  • è esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario;
  • può omettere la redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dai n.ri 9 e 16, comma 1, dell’art. 2427 C.C.;
  • può omettere la redazione della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai n.ri 3) e 4), terzo comma, dell’art. 2428 C.C.;
  • non applica le disposizioni di cui al quinto comma dell’art. 2423 C.C. e al numero 11-bis del primo comma dell’art. 2426 C.C.

 

Omissione della redazione della nota integrativa

L’omissione della redazione della nota integrativa è possibile quando:

  • si riporta, se presente, l’importo complessivo degli impegni e delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
  • si riporta, se presente, l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci

L’omissione della redazione della relazione sulla gestione è possibile quando si riporta il numero delle azioni proprie possedute e gli acquisti e vendite delle stesse nel corso dell’esercizio.
La non applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma dell’art. 2423 C.C. comporta che sono applicabili tutti i restanti postulati ad eccezione della deroga di applicazione dei principi di redazione del bilancio e delle singole regole di valutazione.
La non applicazione delle disposizioni di cui al numero 11-bis del primo comma dell’art. 2426 C.C. comporta la non applicabilità del criterio di valutazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati.

 

Informazioni specifiche per le cooperative

La nuova formulazione del bilancio per le micro imprese ha sollevato alcuni dubbi interpretativi, in particolare, sull’applicabilità della procedura semplificata di redazione del bilancio alle società cooperative con i requisiti dimensionali delle imprese di cui al I comma dell’articolo 2435 ter C.C.
Occorre ricordare che gli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies,2° comma, del Codice Civile contengono istruzioni riguardo agli obblighi di informazione delle cooperative in Nota Integrativa. Siccome queste disposizioni non sono nè abrogate né richiamate dall’art 2545 ter C.C. ne consegue che tali informazioni debbano obbligatoriamente essere riportate in calce allo Stato Patrimoniale.
A conferma di ciò si è espressa la Commissione Cooperative dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con la Raccomandazione dell’ottobre del 2016 (sulle conseguenze dell’introduzione del d.lgs. n. 139/2015 per le società cooperative) in cui, pur rilevando che l’interpretazione letterale della norma porterebbe ad affermarne l’inapplicabilità alle società cooperative, ipotizza la soluzione di ritenere assolti gli obblighi normativi, a condizione che tutte le informazioni specificatamente richieste dai suesposti artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies C.C in relazione al carattere mutualistico della cooperativa, vengano comunque fornite in calce ai prospetti di Bilancio.

 

A questo punto la domanda sorge spontanea:

È possibile redigere il bilancio nel formato microimprese per le cooperative?

In realtà la risposta è tutt’altro che scontata!

Ferma restando l’obbligatorietà delle indicazioni specifiche per le cooperative, analizzate nel precedente paragrafo, sebbene non esista un esplicito divieto per le cooperative di redigere il bilancio in questa forma, in realtà non esiste neanche un’esplicito riferimento della norma istitutiva alle cooperative. È per questo motivo che il Ministero non lo considera regolare da un punto di vista meramente formale. Infatti, durante la revisione, al punto 65 del verbale di revisione il revisore segnalerà l’irritualità nella redazione del bilancio – ai sensi della circolare del MiSE del 21/03/2017 – senza però irrogare una diffida a ripresentare il bilancio.

 

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