Il bilancio di una cooperativa: chiariamo tutti i dubbi

Il bilancio di una cooperativa: le cose da sapere per non essere travolti da questo adempimento

 

1) Come si redige il bilancio di una coop?

In base all’art. 2478-bis del Codice Civile il bilancio deve essere predisposto secondo le regole ivi previste dall’organo amministrativo e presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggiore termine come previsto dall’art. 2364 C.C.

Art. 2 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 – Libro V, sez. IX Codice Civile – L. 16.02.1995, n. 35
D.M. 5.11.1998, n. 437 – D.P.R. 14.12.1999, n. 558 – D.L. 4.07.2006, n. 223 – C.M. 27.05.1994, n. 73/E
C.M. Ind. 28.04.1995, n. 3369 – Circ. Ag. Entrate 4.08.2006, n. 28/E

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2) Principali fasi di approvazione del bilancio di una cooperativa.

Nella seguente mappa mentale abbiamo schematizzato gli adempimenti per la redazione, l’approvazione ed il conseguente deposito in CCIAA del bilancio di esercizio

3) Adempimenti successivi all’approvazione del bilancio

Avvenuta la delibera dell’approvazione del bilancio, l’organo amministrativo deve provvedere, da se o tramite un delegato, al deposito presso il Registro delle Imprese ove ha sede la società entro 30 giorni. Il bilancio, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, dev’essere depositato unitamente a:

  • verbale dell’assemblea che approva il bilancio;
  • relazione sulla gestione (se obbligatoria);
  • relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale (se presente);
  • dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (mediante lo specifico quadro del Mod. B che sostituisce il Mod. C17).

Si ricorda che le società cooperative non sono tenute a depositare l’elenco soci.
Ricordiamo infine che, già dal 2015, le società italiane non quotate devono elaborare tutto il bilancio nel nuovo formato elettronico XBRL. L’applicazione dello standard è stato infatti esteso anche alla nota integrativa, e non solo al prospetto di bilancio per il quale il formato è già adottato da tempo.

 

4) Il bilancio delle cooperative va redatto in maniera differente?

La redazione del fascicolo di bilancio, per le cooperative, pone a carico degli organi sociali delle stesse una serie di obblighi di illustrazione e di dimostrazione, da fornire nei documenti costituenti il bilancio di esercizio e le relazioni che lo corredano.
In particolare, sono richieste specifiche informazioni in merito alla documentazione del rispetto della condizione di prevalenza dell’attività svolta nei confronti dei soci ed in merito ai criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari mutualistici. Inoltre, è fatto obbligo di illustrare le ragioni delle scelte riguardanti l’ammissione di nuovi soci.
Le nuove informazioni richieste in merito alla documentazione dell’attività mutualistica si sovrappongono ed integrano quelle previste dalla L. 59/1992 a carico di amministratori e sindaci, riguardanti l’indicazione dei criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari.

 

5) Il bilancio delle cooperative sociali e agricole va redatto in maniera differente?

Il bilancio delle cooperative sociali e agricole varia rispetto a quello delle altre cooperative nella nota integrativa. Ciò che invece cambia profondamente è il calcolo delle imposte.

 

6) Il deposito del bilancio di una cooperativa ha procedure diverse rispetto al bilancio di una società?

Le regole del deposito del bilancio di una cooperativa sono uguali a quelle per una qualsiasi altra società fatta eccezione per la compilazione del modello B che sostituisce il Mod. C17.

 

7) Chi può effettuare il deposito del bilancio in CCIAA?

Possono depositare il bilancio in modalità telematica i professionisti e i centri servizi che hanno sottoscritto una convenzione con la CCIAA. Cooperativeonline.it, tramite i propri consulenti, è autorizzata al deposito del bilancio anche per conto terzi.

 

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