Il Titolare effettivo nelle Cooperative

Il Decreto Ministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022, nell’ambito della normativa antiriciclaggio, all’articolo 11 comma 3 ha previsto la predisposizione di un disciplinare tecnico da sottoporre “… alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio …”. L’articolo 3 comma 6 prevede che, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del succitato disciplinare, decorano i 60 giorni entro i quali è obbligatorio comunicare al Registro delle Imprese in cui ha sede la società il o i titolari effettivi delle società.

Ovviamente la vigente normativa sull’antiriciclaggio prevedere una platea più vasta di destinatari della norma, in questo articolo ci concentreremo solo sulle cooperative.

Ma procediamo con ordine.

 

Chi è obbligato a comunicare i titolari effettivi?

Il citato Decreto, all’articolo 1 comma 2 lettera o), definisce “titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;“. Pertanto, essendo un’impresa dotata di personalità giuridica, la cooperativa è obbligata ad effettuare la comunicazione del titolare effettivo al competente Registro delle Imprese.

 

Chi sono i titolari effettivi?

I titolari effettivi sono definiti dall’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio. Come sappiamo, nelle cooperative il voto assembleare, al contrario delle Srl o delle Spa, non viene calcolato in base al valore delle quote o delle azioni bensì con il principio di una testa un voto. Quindi, è ininfluente che un socio detenga una quota maggiore di capitale rispetto ad altri soci, in assemblea il suo voto varrà sempre uno anche se detiene per esempio il 90% del capitale sociale.

Pertanto, nelle cooperative è titolare effettivo

  • la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un’influenza dominante” – articolo 20 comma 3 D.Lgs. 231/2007
  • la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società” – articolo 20 comma 5 D.Lgs. 231/2007

 

Chi deve comunicare?

Per le Imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative, Società Consortili), la comunicazione dev’essere inviata telematicamente da un amministratore, normalmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tramite un intermediario. È necessario quindi che il Presidente abbia la firma digitale (c.d. smart card), acquistabile online.

 

Cosa deve comunicare?

La pratica telematica dovrà essere sottoscritta dal soggetto obbligato (vedi sopra), mediante firma digitale anche qualora la pratica sia inviata da intermediari, e dovrà contenere I dati identificativi e la cittadinanza:

  • del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato rappresentante dell’impresa);
  • di eventuali amministratori delegati dotati di potere di rappresentanza (se nominati);
  • dei soci (solo quando abbiano un “peso” in assemblea superiore al 25% – è il caso della cooperativa con 3 soci)
  • all’unico socio finanziatore iscritto (se presente, categoria alla quale in assemblea possono essere attribuiti sino ad un massimo di un terzo dei voti)

 

Quando scade?

La prima comunicazione dev’essere inviata entro il giorno 11 dicembre 2023.

 

Variazione dei dati

Ogni variazione in capo alla titolarità effettiva deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data della modifica.

Conferma dei dati

La conferma dei dati deve essere comunicata annualmente, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. Le cooperative possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

 

Cooperativeonline è intermediario abilitato per l’invio della comunicazione

Se hai bisogno di inviare la comunicazione, cooperativeonline c’è. Compila il modulo di seguito entro il 4 dicembre (la scadenza è l’11 salvo proroghe) con tutti i dati, al termine sarà possibile procedere al pagamento di euro 150 (Iva e diritti CCIAA inclusi). Servirà una visura aggiornata (scaricabile gratuitamente da https://impresa.italia.it/) e la scansione in pdf del libro soci.

Modulo di richiesta invio telematico Comunicazione Titolare Effettivo

     

    Cooperativeonline.it è lieta di affiancarti e supportarti grazie alla nostra competenza e alla nostra professionalità. Per qualsiasi informazione, contatta il nostro esperto del COOL Team Danilo Gonella.

     

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    Il presente articolo, pubblicato in data 9 novembre 2023, rappresenta una nostra personale interpretazione: è fornito a titolo gratuito e non si configura quale consulenza professionale, essendo il fine meramente informativo e divulgativo.
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