Iniziamo questa mini serie di 3 puntate sulle cooperative artigiane partendo da “La società cooperativa artigiana“.
Un po’ di storia
Una prima definizione di cooperativa artigiana fu data nel lontano 1955 dal Comitato Centrale per le cooperative il quale stabilì che “… hanno tutti i caratteri dell’impresa cooperativa di servizi le società fra artigiani che si uniscono per procurarsi in comune commesse di lavoro e distribuirne l’esecuzione fra gli associati …“. La successiva Legge 860/1956 riprese questi concetti dicendo che la cooperativa svilupperà la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale e sarà organizzata ed opererà con il lavoro professionale dei soci. Si arriva così alla legge quadro sull’artigianato (Legge 443/1985) che abroga e sostituisce la L. 860/1956 e fornisce una definitiva definizione di cooperativa artigiana: “E’ artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e’ costituita ed esercitata in forma di societa’, anche cooperativa, escluse le societa’ ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.”
Come funziona?
Come la altre imprese artigiane, anche la cooperativa artigiana dovrà essere iscritta all’albo delle imprese artigiane presso la competente Camera di Commercio.
Esistono due tipologie di cooperativa artigiane:
- cooperativa composta da soci che rimangono lavoratori artigiani (manterranno quindi l’iscrizione individuale all’Inps)
- cooperativa composta da soci lavoratori dipendenti (quindi non più artigiani)
In entrambi i casi la cooperativa sarà comunque artigiana. Sebbene la “creazione” e la successiva normativa delle cooperative artigiane risalga al secolo scorso, la conferma definitiva della validità di tale istituto è stata acquisita solo negli ultimi anni grazie ai sottoelencati provvedimenti che hanno sciolto ogni preclusione alla creazione della cooperativa artigiana ed alla corrispondente applicazione dei conseguenti regimi fiscali e previdenziali:
- Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, n. 401 del 5 giugno 2000
- Legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. GU n.94 del 23-4-2001)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 c. 114 (Legge di stabilità 2016)
- Circolare n. 18/E del 06/05/16
Conclusione
Possiamo oggi affermare che ai soci artigiani (non soci dipendenti) delle società cooperative artigiane si applica la disciplina contributiva dei lavoratori artigiani; ne consegue che i singoli soci risulteranno iscritti alla specifica sezione Inps che riguarda i soci, alla stregua di altre società artigiane.
Bibliografia
Le cooperative di lavoro, R. Mosconi, Euroconference
La seconda puntata la trovi qui: Il regolamento interno della cooperativa artigiana
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