In questo articolo affronteremo le
principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, dal titolo
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, che per comodità d’ora in poi chiameremo semplicemente “Codice”.
Il codice all’art. 1 “… disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività’ commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società’ pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.“
Sebbene il titolo della D.Lgs. possa fuorviare, in realtà l’intento del legislatore è quello di snellire le procedure concorsuali cercando di anticipare la gestione della crisi così da evitare il fallimento delle società. In pratica, potremmo riassumerne lo scopo con il famoso motto
prevenire è meglio che curare
Quando entra in vigore il Codice?
Per specifica previsione normativa, le disposizioni del Codice entreranno in vigore in momenti diversi: le prime, di cui parleremo nel presente post, sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 16 marzo 2019. Altre entreranno in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione, ma ne parleremo in un prossimo articolo.
La nuova individuazione del Tribunale competente
L’articolo 27 detta le regole per la corretta individuazione del Tribunale competente e distingue tra:
- i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, per i quali è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168; il comma 1bis del 168 istituisce “sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunale e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione della Valle d’Aosta/Vallè d’Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d’appello di Torino.”
- i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza diversi da quelli del punto precedente e le controversie che ne derivano, per i quali e’ competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
Le certificazioni dei debiti fiscali e tributari
Gli articoli 363 e 364 del Codice stabiliscono le modalità di rilascio della *certificazione dei debiti fiscali, contributivi e dei debiti per premi assicurativi sia da parte dell’INPS e dell’INAIL che da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi* di loro competenza.
La richiesta dei relativi certificati può essere effettuata sia dal debitore che dal tribunale, sulla base dei modelli che gli Enti competenti dovranno predisporre nei novanta giorni successivi alla entrata in vigore delle norme richiamate.
L’albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure
Gli articoli 356 e 357 del Codice istituiscono presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti che svolgono su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
L’iscrizione è riservata a:
- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a);
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Le norme relative all’assetto organizzativo dell’impresa ed alla nomina degli organi di controllo.
Questa probabilmente è la parte che maggiormente impatta nella pratica quotidiana degli imprenditori. Infatti entrano in vigore gli articoli 375, 378 e 379 che rimodellano e ridefiniscono il necessario assetto organizzativo dell’impresa ed il sistema di revisione e controllo, così come sino ad oggi conosciuto. Come dicevamo all’inizio, l’intento del Codice è quello di consentire una tempestiva emersione della crisi.
Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
L’articolo 375 modifica il titolo dell’articolo 2086 del Codice Civile in “Gestione dell’impresa” ed aggiunge dopo il primo comma quanto segue: “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”
Con questa variazione, che parla da sola, vengono posti in capo all’amministratore della società due obblighi:
- La predisposizione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società che consenta una tempestiva rilevazione della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale
- La tempestiva adozione ed attuazione degli strumenti offerti dal nuovo Codice per il superamento della crisi.
Gli “Assetti organizzativi societari”
L’articolo 377 del Codice estende la previsione del nuovo articolo 2086 C.C. a tutti i tipi di società e quindi, tra le altre, alla società per azioni (art. 2380-bis c.c. e 2409 novies c.c.) ed alla società a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.) e, indirettamente, alle società cooperative che si riferiscono ad uno dei due modelli sopracitati.
Ne consegue che l’obbligo di istituzione di un assetto adeguato organizzativo, amministrativo e contabile, al pari dell’obbligo di rilevare tempestivamente la crisi e adottare le necessarie contromisure grava in capo agli amministratori delle società di persone, di s.r.l. e di s.p.a. e cooperative.
I nuovi limiti di nomina degli organi di controllo
L’articolo 379 del Codice introduce una delle novità maggiori e di maggior impatto sul piano concreto e organizzativo delle cooperative e non solo, ampliando in maniera sensibile il numero delle società soggette ad un controllo obbligatorio. Infatti, l’articolo 379 del codice prevede che sia obbligata alla nomina dell’organo di controllo la società che:
- È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una società’ obbligata alla revisione legale dei conti;
- Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unita’.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) sopracitata cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e’ superato alcuno dei predetti limiti.
Il termine ultimo per la nomina organi di controllo e l’eventuale adeguamento statutario, nel caso lo statuto non preveda l’organo di controllo, è il 16 dicembre 2019 (nove mesi successivi alla entrata in vigore dell’art. 379 del Codice)
Conclusione
Sebbene in molti ipotizzino una qualche forma di esenzione per le società cooperative, ad oggi non vi è nulla di ufficiale. C’è da dire che tali norme, sebbene possano apparire restrittive, in realtà mirano a responsabilizzare gli amministratori in tema di organizzazione aziendale e controllo di gestione al fine di evitare che alcuni “furbetti” possano utilizzare la forma cooperativa in maniera truffaldina.
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