Eccoci alla seconda della mini serie di 3 puntate sulle cooperative artigiane: oggi parliamo de “Il rapporto socio-cooperativa nella cooperativa artigiana“. Se ti sei perso la prima puntata nessun problema, la trovi qui: La società cooperativa artigiana.
Nelle cooperative di produzione lavoro le prestazioni effettuate dai soci sono di regola qualificate come contratti di lavoro subordinati, i soci praticamente vengono assunti e “messi in regola” come fossero “normali” dipendenti. Nelle cooperative artigiane, invece, con la Risoluzione n. 81 del 11/03/2002 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha affermato che:
Secondo la giurisprudenza, le prestazioni accessorie a carico dei
soci possono essere stabilite anche con un atto diverso dall’atto
costitutivo, successivamente alla data di costituzione della societa’
(Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17
aprile 1982) e consistere in attivita’ personali assimilabili a quelle del
prestatore d’opera, anche se effettuate in favore di societa’ di capitali,
con la conseguenza che esse possono ritenersi eseguite in adempimento di un
obbligo sociale e non in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La particolarita’ del rapporto sottostante la prestazione fa si’ che
questa non possa qualificarsi come prestazione derivante da contratto di
lavoro subordinato ma piuttosto come un’obbligazione sociale prevista dallo
statuto il cui compenso viene pattuito nel rispetto del criterio civilistico.
Si osserva, inoltre, che la mancanza del requisito della
subordinazione comporta che i compensi corrisposti al socio, obbligato per
espressa clausola statutaria alla prestazione accessoria, non possano essere
riconducibili alle spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui al
comma 1 dell’articolo 62, del TUIR.
La successiva modifica della Legge del 03/04/2001 n. 142, apportata dall’art. 9 della Legge del 14/02/2003 n. 30 sostanzialmente rinvia al regolamento interno il disciplinamento del rapporto tra soci e cooperativa.
Conclusione
In conclusione, nel suo libro “Le Cooperative di Lavoro” edito da Euroconference, Romano Mosconi afferma che “… viene rinviata al testo del regolamento la definizione della qualifica di soci artigiani, delle mansioni dei soci e quant’altro necessario ad individuare la prestazione resa, garantendo così il trattamento previdenziale ammesso per gli artigiani e giustificando la qualifica di cooperativa artigiana.”
Bibliografia
Le cooperative di lavoro, R. Mosconi, Euroconference
La terza puntata la trovi qui: http://www.cooperativeonline.it/informazioni/il-regolamento-interno-della-cooperativa-artigiana/
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