Biennio ispettivo 2021-2022
È iniziato il biennio ispettivo delle cooperative 2021 – 2022 durante il quale tutte le cooperative verranno verificate. La revisione avviene di norma ogni due anni, anche se ci sono alcune tipologie di cooperative che richiedono la revisione annuale.
La revisione
Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi: l’attività di controllo viene esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’organo preposto al controllo delle società cooperative è il Ministero delle Attività produttive ad eccezione:
- delle cooperative con sede legale nelle Regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle Aosta;
- delle cooperative con sede legale nelle provincie autonome di Trento e Bolzano.
Gli organi preposti alla vigilanza, al fine dell’accertamento dei requisiti mutualistici, sono la Commissione Centrale delle Cooperative e il Comitato Centrale per le cooperative che operano presso il M.A.P. e dispongono sia le revisioni ordinarie delle cooperative con periodicità biennale, con alcune eccezione per le revisioni annuali, sia le ispezioni straordinarie.
Le revisioni ordinarie biennali vengono svolte da revisori incaricati dalle associazioni nazionali, per quelle cooperative aderenti oppure da revisori incaricati dal M.A.P. per quelle cooperative non aderenti ad alcuna associazione.
La revisione si svolge in genere presso la sede legale della società cooperativa alla presenza del Legale Rappresentante o di un suo delegato. Al termine del lavoro il revisore compilerà apposito verbale, il cui modello è allegato al D.M. 12.03.1993. Dal verbale di revisione possono emergere:
- nessuna irregolarità e in questo caso la cooperativa riceverà una attestazione in questo senso dalla Associazione Nazionale di appartenenza o diversamente dalla Prefettura;
- irregolarità lievi che dovranno essere sanate dalla cooperativa con sollecitudine;
- irregolarità gravi che determinano l’emissione di una diffida per la cooperativa ad adempiere entro e non oltre un lasso di tempo alla eliminazione delle irregolarità, pena la cancellazione dall’albo ovvero il commissariamento o nei casi più gravi alla Liquidazione coatta.
Al verbale di revisione vanno allegate le copie del bilancio degli ultimi due esercizi.
Sono soggette a revisione biennale tutte le cooperative ad eccezione delle cooperative sociali e quelle edilizie di abitazione iscritte all’albo delle società cooperative edilizie che sono soggette a revisione annuale.
Certificazione annuale del bilancio
Le società cooperative e/o i loro consorzi che superano uno dei seguenti parametri sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio ad opera di una società di revisione:
- valore della produzione superiore a 60 milioni di euro;
- riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro;
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro.
Contributo di Revisione
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 197 del 18-08-2021) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 giugno 2021 inerente il “Contributo di vigilanza dovuto dalle societa’ cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa’ di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022“
Il termine per il versamento del contributo e’ fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 16 novembre 2021.
L’ammontare del contributo varia sia a seconda della tipologia di società (cooperativa, banche di credito cooperativo o società di mutuo soccorso) sia in base a fasce previste dal citato Decreto.
Il contributo delle società cooperative viene calcolato in base all’art. 1 secondo il seguente schema:
Fasce e importo | Numero Soci | Capitale sottoscritto | Fatturato (*) |
€ 280,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
€ 680,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 |
da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
€ 1.350,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
€ 1.730,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 |
€ 2.380,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | superiore a € 2.000.000,00 |
(*) Per fatturato deve intendersi il “Valore della produzione” del bilancio CEE. Sulla determinazione del fatturato, le cooperative edilizie hanno regole specifiche.
Maggiorazioni
- Cooperative sociali: i contributi sono aumentati del 30%
- Cooperative edilizie di abitazione:
- I contributi sono aumentati del 50%
- I contributi sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi comprese quelle aventi sede nelle Regioni a statuto speciale
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