Oggi (1 marzo 2017) entra in vigore il nuovo modello per la Dichiarazione d’intento, compilato dagli esportatori abituali, obbligatorio per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e deve essere utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Novità del nuovo modello
Nel nuovo modello sono state eliminate le caselle 3 e 4 relative alle “operazioni comprese nel periodo da …a…”, la cui compilazione permetteva agli esportatori abituali di indicare un determinato periodo di tempo (all’interno dell’anno solare).
Il nuovo modello continua invece a presentare le caselle 1 e 2, che devono essere alternativamente barrate qualora la dichiarazione d’intento si riferisca ad una sola operazione d’acquisto, fino a concorrenza di un determinato importo (campo 1), oppure a più operazioni d’acquisto, fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2).
Variazioni di dati e revoche delle dichiarazioni d’intento presentate
E’ possibile modificare/integrare i dati della dichiarazione già presentata, inviare un’altra dichiarazione, ovvero rettificare in diminuzione o revocare una dichiarazione già presentata.
Flusso operativo
Sanzioni
A seconda dell’illecito le sanzioni variano dal 100% al 200% dell’imposta (Art. 7, co. 3 e 4, D.Lgs. 471/1997) oppure da 250 a 2000 euro (Art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997 ).
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