In questo articolo parliamo di come aprire una cooperativa e del suo procedimento di costituzione, che è analogo a quello di altre forme societarie: ciò che cambia sono i prerequisiti specifici per le cooperative – come ad esempio il numero minimo dei soci, la scelta del modello di riferimento oppure il consiglio di amministrazione – e il contenuto dello Statuto. Ci sono anche altre differenze, ma queste riguardano il “dopo costituzione” quindi ne parleremo in un altro articolo.
Costituire una cooperativa significa seguire i seguenti passi:
- Stipula dell’Atto Costitutivo
- Controllo del Notaio
- Iscrizione nel Registro delle Imprese
Come dicevo, per creare una cooperativa e quindi arrivare alla stipula dell’atto costitutivo è necessario rispettare una serie di prerequisiti, specifici per le cooperative, che sono i seguenti:
Soci fondatori
Può diventare socio della cooperativa, e quindi sottoscriverne l’Atto Costitutivo, chi ha la capacità di agire, sia persona fisica che giuridica. Nel caso di persona fisica, possono sottoscrivere l’Atto Costitutivo:
- I maggiorenni legalmente capaci
- I minori, se autorizzati
- Chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno, se non è un atto per cui deve essere assistito
- L’interdetto, se rappresentato e se ci sono le condizioni
- L’inabilitato, se autorizzato
- Lo straniero appartenente alla UE, alle stesse condizioni della persona italiana
- Lo straniero non appartenente alla UE, ma a certe condizioni che non approfondiremo in questo articolo.
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Scelta della disciplina di riferimento
I soci fondatori, in fase di redazione dello Statuto e sottoscrizione dell’Atto Costitutivo, devono scegliere se fare riferimento alle norme della S.r.l. o a quelle della S.p.A. per tutto quanto non concerne le norme specifiche della cooperativa. Nello schema seguente ho riepilogato sinteticamente i casi in cui si può adottare l’una o l’altra disciplina.
Numero minimo di soci di una Cooperativa
Come si evince dallo schema precedente, il numero minimo dei soci varia a seconda che si scelga come riferimento la disciplina delle S.r.l. o quella delle S.p.a. Possiamo quindi sintetizzare come segue:
- numero minimo soci in generale: 9 (rif. art. 2522 c. 1 C.C.)
- soci solo persone fisiche riferimento S.r.l.: 3 (rif. art. 2522 c. 2 C.C.)
- cooperativa di consumo: 50
- cooperativa edilizia: 18 (iscrizione all’albo nazionale delle cooperative edilizia di abitazione)
- banca di credito cooperativo: 200
Il numero minimo dei soci dev’essere osservato; se per qualsiasi motivo dov’esse venir meno, dev’essere reintegrato entro massimo un anno oltre il quale la cooperativa dev’essere sciolta e posta in liquidazione volontaria.
Tipi di cooperativa
Esistono diversi tipi di cooperative, sostanzialmente la differenza la fa il diverso scopo mutualistico. Elenchiamo sinteticamente i principali tipi di cooperativa facendo riferimento ai 4 scopi mutualistici:
- consumo o utenza: appartengono a questa categoria le cooperative edilizia di abitazione e quelle di consumo
- lavoro: appartengono a questa categoria le cooperative di produzione lavoro, quelle di servizi, le sociali, le agricole di lavoro, quelle di trasporto, e quelle di pesca
- Conferimento: appartengono a questa categoria le agricole di conferimento
- Sociale: appartengono a questa categoria le cooperative sociale, sia che svolgano attività assistenziale sia che diano occasioni di lavoro a persone svantaggiate.
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Cooperativa a mutualità prevalente
Per poter essere considerata a mutualità prevalente, e quindi godere di tutti i vantaggi tra cui anche quelli fiscali, una cooperative deve obbligatoriamente e inderogabilmente inserire nel proprio statuto tutta una serie di informazioni e clausole specificamente previste dalla legge. Il tipo di scambio mutualistico può essere differente a seconda che la cooperativa:
- svolga la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti
- si avvalga prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci
- si avvalga prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci
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- Lo scopo mutualistico nelle cooperative
- Corso sulla Mutualità, la gestione dei Libri Sociali e sul Bilancio nelle cooperative
- Controllo requisiti mutualità prevalente
Capitale Sociale
Essendo la cooperativa una società cosiddetta “a porta aperta”, i soci possono “entrare e uscire” dalla cooperativa con maggiore facilità rispetto ad altre forme societarie. Per questo le norme non prevedono un capitale sociale fisso ma variabile. Lo Statuto deve indicare, però, il valore della singola quota (il minimo è 25 euro) e l’Atto Costitutivo, invece, dovrà indicare il numero di quote sottoscritte dai soci fondatori. Successivamente, ogni socio in fase di richiesta di ammissione alla cooperativa, dovrà indicare il numero di quote che intende sottoscrivere e tale indicazione andrà poi riportata nel libro dei soci una volta che il consiglio di amministrazione avrai ammesso il nuovo socio.
Denominazione sociale
La denominazione sociale, cioè il nome della cooperativa, può essere liberamente scelta dai soci senza particolari vincoli o limiti. Deve però obbligatoriamente contenere l’indicazione di “società cooperativa”. Non è più obbligatorio ormai da diversi anni l’indicazione, ad esempio, di “piccola società cooperative” oppure di “cooperativa a responsabilità limitata”.
Libri sociali
I libri sociali che devono essere obbligatoriamente tenuti dalla cooperativa sono:
- Libro verbali assembla dei soci
- libro verbali organo amministrativo
- libro soci
I primi due sono comuni, ad esempio, alle S.r.l. mentre il libro dei soci dev’essere obbligatoriamente vidimato e compilato anche se si è scelta la S.r.l. come normativa di riferimento (che da qualche anno non è più obbligata a tenere).
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L’Amministrazione della cooperativa
Dal 2018 la cooperativa dev’essere obbligatoriamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da almeno 3 membri che durano in carica al massimo 3 anni. Possono poi essere riconfermati. In fase di stesura dell’Atto Costitutivo, è necessario prevedere chi saranno i primi amministratori definendo il Presidente del C.d.A. (che sarà il rappresentante della cooperativa), un eventuale Vicepresidente e i consiglieri.
Una volta chiariti questi prerequisiti, è necessario valutare altre informazioni questa volta comuni con le altre tipologie di società.
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Oggetto Sociale
Nell’Atto Costitutivo e nello Statuto dev’essere obbligatoriamente indicato l’oggetto sociale che rappresenta l’elenco delle attività che la cooperativa potrà svolgere.
Sede legale
Come per altre forme societarie, nello Statuto è obbligatorio indicare la città in cui la società avrà la sede legale; nell’atto costitutivo, invece, ai soli fini di iscrizione al Registro delle Imprese competente per territorio, andrà indicato anche l’indirizzo completo. Successivamente, in caso di spostamento della sede legale all’interno dello stesso comune, non sarà necessario andare dal Notaio per modificare lo Statuto mentre lo sarà nel caso in cui la sede venga spostata in comune diverso da quello indicato nello Statuto.
L’Organo di Controllo
La nomina dell’Organo di Controllo segue le regole ordinarie relative al tipo di società a cui si è fatto riferimento (S.r.l. o S.p.A.) e alle normative dettate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che dovrebbero entrare in vigore, salvo ulteriori proroghe, il prossimo 1° settembre 2021.
Una volta definiti tutti i passaggi che ho illustrato sopra, si può procedere alla stesura dello Statuto. Il Notaio provvederà a redigere l’Atto Costitutivo che dovrà essere sottoscritto nella forma di atto pubblico. Pertanto, sarà necessario recarsi presso lo studio del Notaio che leggerà Atto Costitutivo e Statuto, contemporaneamente lo controllerà e lo validerà facendolo firmare ai soci fondatori e controfirmandolo egli stesso.
Una volta stipulato l’Atto Costitutivo, è necessario attribuire il codice fiscale e un indirizzo PEC che saranno necessari al Notaio per procedere alla registrazione presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate e all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della provincia in cui ha sede la cooperativa. Con l’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, “nasce” ufficialmente la cooperativa e si conclude il procedimento di costituzione.
Da questo momento in poi, in qualsiasi momento, la cooperativa potrà iniziare la propria attività seguendo le regole specifiche relative all’attività prescelta.
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- Inviando al Notaio la bozza dello Statuto una volta definito l’oggetto sociale
- Presenziando il giorno della firma dell’Atto, se possibile, .
- Provvedendo all’attribuzione del codice fiscale, della partita iva e della PEC – che invieremo al Notaio non appena disponibili – una volta stipulato l’Atto Costitutivo;
- Provvedendo alla stampa dei libri sociali e all’invio al Notaio per la vidimazione una volta che la cooperativa sarà iscritta nel Registro delle Imprese – il ritiro dei libri vidimato sarà cura dell’utente.
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