I compensi degli amministratori

Buongiorno a tutti, oggi parliamo dei “Compensi agli Amministratori“.
L’inizio dell’esercizio (o ancora meglio la fine dell’esercizio precedente) è il periodo migliore per “fare il punto della situazione” e definire i compensi dell’organo amministrativo, sia esso amministratore unico, coamministratori o consiglio di amministrazione. E’ infatti risaputo che la deducibilità del compenso è soggetta a due specifiche condizioni:

  1. Il rispetto del principio di cassa;
  2. L’esistenza della delibera

 

1. Il Principio di cassa

La deducibilità fiscale dei compensi è legata all’effettivo avvenuto pagamento nell’esercizio o, nel caso di amministratore senza partita iva, entro il 12 gennaio dell’esercizio successivo (c.d. principio di cassa allargato). Vorremmo sottolineare che se l’amministratore ha partita iva allora il pagamento del compenso deve avvenire entro il 31 dicembre.
Nel caso in cui la società avesse l’esercizio sociale NON coincidente con l’anno solare le suddette scadenze sarebbero il 12 del mese successivo al termine dell’esercizio sociale, per gli amministratori senza partita iva, e il termine dell’esercizio sociale per gli amministratori con partita iva.

2. L’esistenza della delibera

Come dicevamo la deducibilità del compenso agli amministratori è vincolata, oltre al momento del pagamento, anche alla presenza di una delibera anteriore alla corresponsione dello stesso. Infatti, nel caso di mancata delibera, il fisco potrebbe contestare la deducibilità del relativo costo. Inoltre in sede di revisione della cooperativa, il revisore richiede le delibere relative ai compensi degli amministratori iscritti a bilancio.
Per concludere, siccome l’incarico di amministratore è normalmente a titolo oneroso, nel caso di mandato a titolo gratuito è opportuno che l’assemblea deliberi in merito all’assenza del compenso al fine di evitare future contestazioni.


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