Rieccoci con la seconda puntata sui “Soci Della Cooperativa”. Oggi parliamo dei Soci Cooperatori. Se ti sei perso la prima parte nessun problema, leggilo subito!
I soci cooperatori sono coloro che perseguono l’interesse mutualistico; all’interno di questa categoria sono definiti soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della cooperativa.
Diritti e obblighi
Innanzitutto ricordiamo che, in generale, il socio è responsabile per le obbligazioni contratte dalla cooperativa limitatamente alla quota di capitale sottoscrittta; al contrario delle società di persone (snc, sas, ss) il socio non risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale.
I principali diritti del socio cooperatore sono quelli:
- generali, previsti dalla legge che di seguito sinteticamente elenchiamo
- diritti patrimoniali: diritto al ristorno (se deliberato dall’assemblea), a percepire dividendi, al rimborso della quota in caso di scioglimento
- diritti amministrativi: relativi alla partecipazione alla cooperativa, relativi alle assemblee o alle decisioni sociali, relativi ai rapporti con gli organi sociali, relativi alle informazioni sui fatti della cooperativa (ad esempio diritto all’ispezione ed esame dei libri)
- particolari, previsti dallo statuto, possono essere i più vari con il solo limite del rispetto delle norme in tema di diritto societario e della legge.
I principali obblighi del socio cooperatore sono l’osservazione della legge, dello statuto e dei regolamenti nonché delle deliberazioni assunte dall’assemblea. È altresì obbligato ad eseguire i conferimenti, ad adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto mutualistico ed in alcuni casi il socio può essere obbligato all’esecuzione di prestazioni accessorie.
Partecipazione sociale
In sede di costituzione i soci fondatori possono scegliere il tipo di partecipazione sociale da utilizzare (azioni o quote) disgiuntamente dal modello di società prescelto (srl o spa).
Se si decide di utilizzare le Azioni si può scegliere di emettere o non emettere i corrispondenti titoli azionari. Il loro valore nominale dev’essere fissato tra un minimo di 25 ed un massimo di 500 euro (valore che può essere periodicamente aggiornato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e dev’essere indicato nell’atto costitutivo. La variazione del citato valore nominale rappresenta una modifica dell’atto costitutivo e pertanto dev’essere deliberata da un’assemblea straordinaria.
Se si decide invece di utilizzare le Quote ogni socio cooperatore può essere titolare di un’unica quota. Non essendo obbligatoria l’indicazione del valore nominale nello Statuto, il valore della singola quota può essere diverso da socio a socio (ad esempio in caso di acquisto di una quota da un altro socio, l’acquirente non deterrà due quote ma una quota il cui valore è la somma delle due quote). Al contrario delle Azioni, non è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo il valore della quota; anche se fosse indicato, la sua successiva variazione non rappresenterà una modifica dell’atto costitutivo.
Limiti alla partecipazione
In linea generale nessun socio persona fisica può possedere azioni o quote per un valore nominale superiore a 100.000 euro (anche questi valori vengono periodicamente adeguati dal Ministero dello Sviluppo Economico). Nelle cooperative con più di 500 soci è però possibile prevedere nello statuto di elevare il suddetto limite al 2% del capitale sociale.
I suddetti limiti non si applicano ai conferimenti di beni in natura o di crediti, ai soci diversi dalle persone fisiche, ai sottoscrittori di strumenti finanziari, alle assegnazioni ai soci delle riserve indivisibili mediante aumento proporzionale di azioni o quote, in caso di delibera di assegnazione di ristorni.
Cessione della partecipazione
La legge prevede che l’eventuale cessione della partecipazione abbia effetto nei confronti della cooperativa solo se autorizzata dagli amministratori (art. 2530 c. 1 C.C. come modificato dall’art. 8 D.Lgs. 6/2003). L’atto costitutivo può prevedere un procedimento diverso da quello indicato nell’art. 2530 oppure vietare o limitare ulteriormente la cessione della partecipazione sociale. Si ritiene invece che non sia possibile liberalizzarla in quanto il procedimento tutela l’interesse dei soci ad accogliere in società solo soggetti che possiedano i requisiti personali di ammissione.
Ristorni
Il “vantaggio mutualistico” consiste nel fornire beni o servizi oppure opportunità di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
I ristorni rappresentano una delle modalità tipiche con cui la società cooperativa riconosce ai soci cooperativi i benefici del vantaggio mutualistico che può essere attibuito:
- direttamente e consiste nel praticare ai soci condizioni di favore, ad esempio nelle cooperative di consumo praticando ai soci prezzi vicini ai costi
- indirettamente e consiste nel praticare ai soci condizioni di mercato e successivamente ristornare le differenze monetarie residue dall’andamento dei costi e dei ricavi.
Ammissione di nuovi soci
Nell’atto costitutivo i soci fondatori devono prevedere le modalità di ammissione dei nuovi soci ed in particolare i requisiti che i nuovi soggetti dovranno avere per essere ammessi in cooperativa. Infatti nella società cooperativa il numero dei soci può variare liberamente e gli interessi dei soci devono essere tutelati.
Scioglimento del rapporto sociale
Il rapporto sociale si può sciogliere:
- per decisione autonoma del socio
- nel caso in cui ricorra una causa di recesso
- in caso di morte
Le cause di recesso possono essere: mancato pagamento delle quote o delle azioni, gravi inadempienze, mancanza o perdita dei requisiti, altre cause previste dallo statuto.
Soci in prova o formazione
L’atto costitutivo può prevedere la presenza di soci in prova o in formazione. In questo caso il socio non viene ammesso immediatamente alla società ma deve attendere il completamento del periodo di formazione o inserimento.
Nella prossima parte analizzeremo più in dettaglio i Soci Finanziatori.
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